Visione fascicoli ex art.408 c.p.p. |
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Cos'è | È la possibilità, offerta alla persona offesa dal reato, la quale abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione e qualora il tipo di reato lo consenta, di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, se il Pubblico Ministero, ritenendo infondata la notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione. |
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Chi lo può richiedere | La persona offesa dal reato o il suo difensore. |
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Dove si richiede | Segreteria del Magistrato assegnatario. |
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Cosa occorre | - Modulo U1 compilato per la richiesta, reperibile sul sito internet della Procura o presso la Segreteria di riferimento;
- Documento d'identità del richiedente;
- Avviso di archiviazione notificato dal Pubblico Ministero;
- Nomina del difensore nel caso in cui sia il difensore a richiedere la visione del/i fascicolo/i.
- In caso di delega, compilare il modulo D1 e allegare: documento d’identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.
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Quanto costa | - Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo.
- Le spese per marche da bollo e diritti di copia sono imputabili solo per l’eventuale copia degli atti e calcolate in relazione al numero di copie estratte e alla tipologia, semplici o autentiche.
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Tempo necessario | Il rilascio è contestuale alla richiesta, salvo casi eccezionali, quali la necessità di disarchiviare il fascicolo. |
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