Come fare per


Visione fascicoli ex art.408 c.p.p.
Cos'èÈ la possibilità, offerta alla persona offesa dal reato, la quale abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione e qualora il tipo di reato lo consenta, di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, se il Pubblico Ministero, ritenendo infondata la notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione.
Chi lo può richiedereLa persona offesa dal reato o il suo difensore.
Dove si richiedeSegreteria del Magistrato assegnatario.
Cosa occorre
  • Modulo U1 compilato per la richiesta, reperibile sul sito internet della Procura o presso la Segreteria di riferimento;
  • Documento d'identità del richiedente;
  • Avviso di archiviazione notificato dal Pubblico Ministero;
  • Nomina del difensore nel caso in cui sia il difensore a richiedere la visione del/i fascicolo/i.
  • In caso di delega, compilare il modulo D1 e allegare: documento d’identità del delegato; fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del delegante.
Quanto costa
  • Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo.
  • Le spese per marche da bollo e diritti di copia sono imputabili solo per l’eventuale copia degli atti e calcolate in relazione al numero di copie estratte e alla tipologia, semplici o autentiche.
Tempo necessarioIl rilascio è contestuale alla richiesta, salvo casi eccezionali, quali la necessità di disarchiviare il fascicolo.

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