Cosa fare in caso di impedimento | Nel caso in cui sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza, il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento. Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l’impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p. |
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Indennità spettanti ai testimoni | Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato.
Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità. Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
L’art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. |
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